Riserva statutaria: cos’è e come funziona

Ogni società ha la possibilità di gestire alcuni aspetti operativi sulla base delle esigenze specifiche: il settore in cui opera, ad esempio, la tipologia di società e la storia che ha alle spalle. Tra questi aspetti “da personalizzare”, c’è anche la riserva statutaria. Come si può intuire, è regolamentata basandosi sullo statuto e una sua gestione ottimale, anche in funzione delle altre riserve, può costituire un ottimo paracadute in caso di necessità.
La riserva statutaria è un elemento importante facente parte del patrimonio netto, iscritto tra le passività a bilancio. Il termine “riserva” già identifica la sua funzione in maniera accurata: fungere da accantonamento per far fronte a eventuali esigenze future. Un tipico utilizzo delle riserve, di cui poi saranno chiarite le funzioni specifiche, è quello di copertura di un’eventuale perdita.
Esistono infatti diversi tipi di riserva: riserva legale, riserva sovrapprezzo azioni, riserva di rivalutazione, riserva per azioni proprie in portafoglio ed altre riserve (tra cui la più frequente è la riserva straordinaria).
Alcune di esse hanno una collocazione specifica e quindi specifiche condizioni di utilizzo, mentre altre possono essere più generiche e intese quindi come ulteriore accantonamento di capitale per fronteggiare esigenze impreviste o straordinarie.
Cosa si intende per riserva statutaria? Definizione e differenze rispetto alla riserva legale
Innanzitutto è bene definire cosa sia la riserva statutaria, in particolare rispetto alla riserva legale. Infatti, sono proprio queste due le più frequenti all’interno del patrimonio netto di una società, in quanto la prima è stabilita dalla legge (Art. 2430 del Codice Civile) e la seconda è invece regolamentata dallo statuto, come si può facilmente intuire dal nome.
Lo statuto di una società è quindi un documento molto importante che, tra gli altri elementi, prevede anche quale quota dell’utile di esercizio debba essere assegnata alla riserva statutaria e, in caso, con le opportune motivazioni.
Essendo lo statuto un documento modificabile, infatti, è possibile che tali motivazioni fungano da linea guida per il futuro, con l’intento di correggere la quota destinata a tale riserva qualora fosse necessario. Come anticipato, invece, la riserva legale è prevista dalla legge e anche la sua quantificazione è vincolata: un ventesimo dell’utile fino al raggiungimento di un quinto del capitale sociale. Il primo elemento di distinzione è dunque il seguente: la riserva legale è obbligatoria, mentre la riserva statutaria viene delegata al buon senso dei soci in fase di costituzione della società, nonché per tutta la vita della società stessa.
Cosa sono le riserve statutarie in bilancio? Attenzione anche a riserva sovrapprezzo azioni, riserva di rivalutazione e riserve straordinarie
Ora che è chiara la definizione di riserva statutaria e la differenza principale rispetto alla riserva legale, l’altra più frequente, proviamo a comprendere meglio il suo posizionamento in termini di bilancio.
Infatti, tutte le riserve compaiono nel patrimonio netto, iscritto come passività all’interno dello stato patrimoniale. Nel patrimonio netto la voce principale è senza dubbio il capitale sociale, seguito appunto dalle riserve con il seguente criterio di composizione:
I - Capitale Sociale, ovvero la quota apportata dai soci integrata nel tempo da eventuali riserve;
II - Riserva sovrapprezzo azioni, la quale accoglie l’eccedenza del prezzo di emissione delle azioni rispetto al loro valore nominale;
III - Riserva di rivalutazione, prevista da eventuali leggi speciali in materia;
IV - Riserva legale, integrata per un ventesimo dell’utile a ogni esercizio fino a raggiungere un quinto del capitale sociale;
V - Riserva per azioni proprie in portafoglio;
VI - Riserva statutaria, prevista e regolamentata dallo statuto. Obbligatoria, ma non nella sua quantificazione. Si pone sostanzialmente a metà tra la riserva legale e le riserve facoltative;
VII - Altre riserve, tra cui rientrano la riserva straordinaria (o facoltativa) e altre riserve con specifici obiettivi come la riserva per rinnovamento di impianti e macchinari, la riserva ammortamento anticipato, la riserva per acquisto azioni proprie.
Come si calcola la riserva statutaria? Limiti, esempi e destinazione utile d’esercizio
Il calcolo della riserva statutaria, come si è ormai ampiamente anticipato, è principalmente da considerare sulla base di quanto previsto dallo statuto. Si possono comunque fare alcune considerazioni in merito, oltre a vederne un esempio di calcolo.
Per quanto riguarda il senso della riserva statutaria, infatti, possiamo considerarla un’aggiunta alla riserva legale, tanto che anche dal punto di vista contabile e regolamentare viene posta proprio come via di mezzo tra la riserva legale e le riserve facoltative.
In poche parole, è obbligatoria ma il legislatore affida alla sensibilità dei soci la sua quantificazione. Non è raro che essa venga messa al pari della riserva legale, ovvero quantificata con un ventesimo del risultato d’esercizio (se positivo) fino al raggiungimento di un quinto del capitale sociale. Inoltre, in alcuni casi si continua a versare tale riserva anche oltre questa soglia, in quanto in caso di necessità il suo utilizzo è meno vincolante rispetto a quello della riserva legale.
In tal senso è fondamentale la distinzione tra riserva disponibile e riserva indisponibile, la quale sarà chiarita nel seguente paragrafo. Per quanto riguarda la quantificazione numerica delle riserve, i calcoli sono piuttosto semplici.
Ipotizziamo un utile d’esercizio di 100.000 euro di una società con capitale sociale pari a 300.000 euro, di cui il 5% viene trattenuto in riserva legale e il 5% in riserva statutaria. Molto semplicemente, il 5% di 100.000 euro è pari a 5.000 euro tolti dall’utile d’esercizio e imputati a riserva rispettivamente legale e statutaria.
Questo calcolo andrà adeguato per quanto riguarda la riserva legale di anno in anno sulla base dell’eventuale utile d’esercizio fino al raggiungimento di un quinto del capitale sociale, ovvero in questo caso fino al raggiungimento di 60.000 euro. Per quanto compete la riserva statutaria, invece, si potrà operare secondo quanto prevede lo statuto, senza il vincolo di proseguire fino a un quinto del capitale sociale (in caso di modifiche allo statuto stesso per opera dei soci) o proseguendo oltre tale soglia.
Ricordiamo che, generalmente, lo statuto può essere modificato, salvo diversamente previsto, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci (con differenze sulla base della tipologia di società).
Quanto si accantona a riserva statutaria?
Quantificare la riserva statutaria, alla luce di quanto descritto in precedenza, è impossibile. Ricordiamo però che la riserva statutaria, a differenza di quella legale, è disponibile. Ciò significa che può essere utilizzata anche per un fine diverso rispetto alla copertura di perdite d’esercizio.
La riserva legale ha quindi solo ed esclusivamente questa finalità e, se dovesse per qualsiasi ragione scendere al di sotto della soglia prevista (un quinto del capitale sociale), è necessario un suo reintegro con il medesimo criterio rispetto all’utile d’esercizio. La riserva statutaria non presenta quindi la medesima rigidità della riserva legale, ma una sua quantificazione sensata potrebbe considerare proprio il criterio di copertura delle perdite d’esercizio possibili in futuro.
Si tratta naturalmente di uno scenario non auspicabile, ma da tenere in considerazione anche rispetto a eventuali eventi imprevisti a livello societario o esterno: si pensi ad esempio alla pandemia da Covid-19, tanto impossibile da prevedere quanto impattante sull’operatività di numerosissime società. Una ragionata quantificazione delle riserve negli anni precedenti può aver fatto la differenza rispetto alla capacità della società stessa di far fronte a tale emergenza.
La distribuzione delle riserve è in ogni caso un aspetto rilevante in termini di pianificazione societaria, in quanto come suddetto può essere determinante in termini di capacità della società di far fronte alle emergenze o a scenari imprevisti.
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